CPR Tale ha elaborato un vademecum per rendere più chiara la Fatturazione Elettronica, obbligatoria dal 1° gennaio 2019. Questo articolo contiene i primi cenni operativi utili alla tempestiva organizzazione aziendale in funzione dell’obbligo di cui sopra.

Cenni introduttivi di carattere operativo

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse unicamente mediante il formato XML (eXtemsible Markup Language), un linguaggio informatico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento elettronico, al fine di verificare le informazioni per i controlli previsti dalla legge;

La fattura elettronica deve contenere obbligatoriamente le informazioni stabilite dall’articolo 21 D.P.R. n. 633/72, nonché gli ulteriori elementi previsti dal provvedimento istitutivo (allegato A al provvedimento nr. 89757/2018);

La fattura elettronica dovrà contenere il codice relativo al recapito ove il cliente ha deciso di ricevere le fatture elettroniche;

Il file della fattura potrà facoltativamente contenere anche ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo;

La fattura elettronica può essere sottoscritta con firma digitale (non è obbligatoria ma fortemente consigliata dagli operatori);

Qualora il cessionario sia un soggetto privo di partita IVA, l’emittente dovrà in ogni caso emettere e spedire la fattura in formato elettronico, e contestualmente dovrà consegnargli una copia cartacea del documento;

Rientrano nell’obbligo dell’invio in forma elettronica anche le autofatture obbligatorie per legge;

L’invio delle fatture elettroniche può essere effettuato per singolo documento ovvero per un lotto di fatture, fermo restando che il termine per l’emissione della fattura elettronica rimane invariato rispetto alle precedenti modalità (art. 6, D.P.R. n. 633/72);

Per la tempestiva emissione della fattura elettronica è stata prevista una tolleranza con un ritardo minimo a condizione che tale ritardo non pregiudichi la liquidazione dell’IVA del periodo di riferimento;

La fattura elettronica deve essere inviata dal soggetto obbligato al SdI (Sistema di Interscambio) che è il sistema informatico, gestito dall’agenzia delle Entrate, in grado di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche del formato XML, effettuare i controlli sui file ricevuti e inoltrare le fatture ai destinatari.

La normativa prevede che l’invio della fattura elettronica, invece che in proprio, sia effettuato mediante intermediari tecnici accreditati; I canali di invio al SdI sono i seguenti:

  • PEC;
  • Servizi informatici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate;
  • Ulteriori canali di colloquio con il SdI forniti da software house post accreditamento;

I canali di ricezione, da comunicare al proprio fornitore, sono i seguenti:

  • PEC;
  • Codice identificativo da richiedere preventivamente all’Agenzia delle Entrate (l’Agenzia delle Entrate rilascia anche il QRCode che, previa lettura, consente di acquisire in automatico in dati del soggetto);
  • Codice identificativo dell’intermediario tecnico (vedi successivo punto 2.B);

Leggi anche le linee guida sulle modalità d’invio e conservazione della Fattura Elettronica.