Con questo articolo CPR Tale fornisce una sintesi delle principali novità introdotte dal Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), entrato in vigore il 16 marzo 2019.

Novità riguardanti gli organi di controllo

Sono obbligate alla nomina dell’organo di controllo (anche monocratico) o del revisore legale dei conti tutte quelle società che, per due esercizi consecutivi, hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo: 2 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

La nomina dell’organo di controllo resta, comunque, obbligatoria in tutti i casi in cui la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

L’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore viene meno allorquando, per tre esercizi consecutivi (non più per due) non è superato alcuno dei tre nuovi limiti.

Decorrenza

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite al 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti per la nomina dell’organo di controllo, devono provvedere a uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro il 16 dicembre 2019.

Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle nuove disposizioni di legge.

Qualora le società Srl dispongano già di uno statuto aggiornato, sembrerebbe che l’obbligo di nomina di un organo di controllo (sindaco e/o revisore) decorra immediatamente ovvero dal 16 marzo 2019.

In sede di prima applicazione delle nuove regole, ai fini dell’individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento dei parametri, si deve aver riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del 16 marzo 2019 e/o 16 dicembre 2019, quindi, agli esercizi 2017 e 2018.

Una volta verificati tutti i requisiti per la nomina dell’organo di controllo, la società deve procedere alla nomina dello stesso entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio riferito all’esercizio in cui detti limiti sono superati.
Qualora l’assemblea non provvedesse alla nomina, vi provvederà il tribunale di competenza su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Novità riguardanti gli obblighi in merito all’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

L’obbligo di adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili riguarda tutte le società, indipendentemente dal fatto che si trovino in una situazione di difficoltà. L’imprenditore individuale deve soltanto assumere le misure idonee ad intercettare i sintomi della crisi.

Segnaliamo che per assetto organizzativo deve intendersi l’insieme delle regole e delle procedure finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti.

L’assetto amministrativo e contabile riguarda, invece, la rilevazione contabile completa, tempestiva ed attendibile, la produzione di informazioni valide ed utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché di dati attendibili per la formazione del bilancio.

Novità riguardanti la definizione di crisi

Il concetto di crisi d’impresa viene definito come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.

Questa disposizione, in vigore dal 15 agosto 2020, prova ad anticipare ed intercettare la crisi finanziaria prima che si manifesti tardivamente una situazione finanziaria irreversibile.

Già oggi, tale disposizione potrebbe costituire un utile punto di riferimento durante il periodo transitorio, sia per l’osservanza degli obblighi civilistici sull’adeguatezza degli assetti societari che per l’interpretazione applicativa di alcune disposizioni del R.D. n. 267/1942 non espressamente disciplinate sul punto.

Inoltre, il Consiglio di amministrazione deve:

  • valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
  • esaminare attentamente i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti.

I suddetti compiti potranno anche essere delegati ad alcuni specifici membri componenti del CdA, stabilendone i relativi poteri e limiti.

Sotto quest’ultimo profilo, i soggetti delegati saranno tenuti a verificare che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa ed a riferire al Consiglio di amministrazione ed all’organo di controllo (collegio sindacale e/o revisore legale), con la periodicità fissata dallo statuto e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle proprie controllate.

Novità riguardanti la responsabilità degli amministratori

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori, qualora il patrimonio sociale risultasse insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all’azione, da parte della società, non impedisce l’esercizio dell’azione a cura dei creditori sociali.

Qualora sia accertata la responsabilità degli amministratori, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile sarà presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’art. 2484 c.c., detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità fino al compimento della liquidazione.