L’art. 13, comma 3, del D.L. n. 159/2025, entrato in vigore il 31/10/2025, ha introdotto alcune modifiche al testo dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012, relative all’obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese del domicilio digitale (indirizzo PEC) degli amministratori di società, adempimento che è stato già oggetto della nostra precedente circolare (newsletter 006/2025) del 26 marzo 2025.

In seguito alle modifiche introdotte, l’art. 5 del D.L. 179/2012 stabilisce ora che l’obbligo di iscrizione del proprio domicilio digitale nel Registro delle Imprese è esteso “all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria. Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa. Le imprese che sono già iscritte nel Registro delle Imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico”.

La nuova versione della norma dovrebbe avere chiarito l’ambito di applicazione di questo nuovo obbligo di legge che è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e che ha dato luogo a differenti interpretazioni da parte degli uffici amministrativi generando una notevole incertezza tra gli operatori.